Su chi gravano le spese condominiali se la casa viene pignorata dalla banca?
Negli ultimi anni capita sempre più spesso, per effetto della crisi economica, che in un condominio uno o più appartamenti, di proprietà di condomini assai indebitati nei confronti di terzi (banche o finanziarie), siano pignorati.
La vita condominiale non può arrestarsi e per questo motivo che occorre comunque pagare le quote condominiali ed affrontare le spese per la gestione, ordinaria o straordinaria, delle parti comuni che costituiscono il condominio.
Fino a che l’immobile non viene acquistato all’asta, il condominio deve sopperire alle spese alle quali il condomino moroso non riesce a far fronte ripartendole, pro quota (applicando la tabella millesimale), tra i restanti condomini.
Andranno perciò ripartite tra tutti gli altri condomini, finché non avviene la vendita dell’immobile all’asta, tutte le spese da addebitarsi pro quota a tale immobile. Le spese condominiale da ripartire tra i condomini riguardano tutte le spese inerenti all’efficienza del condominio, ad esempio: la quota parte per l’assicurazione dell’intero stabile e tutte le spese per le riparazioni e le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni comuni condominiali gravanti pro quota sull’immobile in questione.
Quando, l’immobile pignorato sarà stato acquistato all’asta, delle spese condominiali su di esso gravanti sarà tenuto a rispondere, secondo ciò che dispone la legge (Art. 63 disp. att. cod. civ), e dovrà quindi farvi fronte, l’acquirente all’asta dell’immobile in questione.
Quindi, ai sensi della normativa in vigore, l’acquirente all’asta di un immobile pignorato è obbligato al pagamento delle spese condominiali gravanti sull’immobile relative all’anno in corso al momento dell’acquisto e all’anno precedente all’acquisto.