SEMPRE NECESSARIO ALLEGARE L'APE

"Bisogna stipulare un contratto di affitto per un'abitazione a uso vacanza; anche per questo tipo di contratti di locazione è necessario allegare l'Ape (attestato di prestazione energetica)?"

La risposta è affermativa, posto che Dlgs 192/2005 (anche a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013) non fa alcuna distinzione tra locazioni abitative turistiche e non. Il rinnovato articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis, del Dlgs 192/2005 dispone che, nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'Ape al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l' Ape entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di avere ricevuto le informazione e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici. L'Ape deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.

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