LE SUCCESSIONI IN 10 PUNTI

1) Quando si apre una successione occorre individuare i soggetti che subentrano nei rapporti giuridici appartenenti al defunto. La devoluzione dell’eredità può avvenire per legge o per testamento

2) Le forme più comuni di testamento sono il testamento olografo che deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto personalmente dal testatore, ed il testamento pubblico, atto redatto dal notaio alla presenza di due testimoni

3) Il testamento, in qualsiasi forma redatto, può essere sempre revocato dal testatore (colui che ha fatto testamento)

4) Le disposizioni contenute nel testamento diventano efficaci (e conoscibili dai terzi) SOLO DOPO la morte del testatore

5) Sia il testamento olografo che quello pubblico, per essere efficaci, devono essere attivati, su richiesta dell’interessato, con atto notarile

6) Ci sono alcune persone a favore delle quali la legge riserva, IN OGNI CASO, una quota di eredità: coniuge, discendenti e, in assenza di questi ultimi, ascendenti. Qualora all'apertura della successione le disposizioni testamentarie risultino lesive dei loro diritti, potranno essere impugnate e ridotte dai soggetti lesi

7) In assenza di testamento, la devoluzione dell’eredità opera in base a quanto previsto dalla legge che determina l’ordine dei successibili (coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti fino al sesto grado e, in loro assenza, lo Stato)

8) Per quanto riguarda l’acquisto dei diritti ereditari bisogna distinguere i lasciti di beni determinati (cosiddetti “legati”) dalla istituzione di erede a titolo universale in tutta l’eredità o in una sua quota. L’acquisto del legato opera automaticamente senza bisogno di formale accettazione da parte del beneficiario, salva la facoltà di rinunciare. Diversamente, l’acquisto dell’eredità dipende da una decisione del chiamato. L’erede, infatti, subentrando nel patrimonio del defunto, succede sia nell'attivo che nel passivo ereditario. L’accettazione dell’eredità, che deve essere effettuata nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, non può essere parziale e non può essere revocata. L’eredità può essere accettata in modo espresso, con atto pubblico contenente la volontà di accettare, o in modo tacito, con il compimento di un atto che il chiamato non avrebbe il potere di compiere se non nella qualità di erede (es. vendendo un bene dell’eredità)

9) Il chiamato può rinunciare all'eredità con atto pubblico contenente la volontà di rinunciare. La rinuncia, come l’accettazione, non può essere parziale. La rinuncia può però essere revocata purché il diritto di accettare l’eredità non si sia ancora prescritto e l’eredità non sia già stata acquistata da altri chiamati

10) Se non si vuole rinunciare all'eredità ma si teme che i debiti ereditari superino l’attivo è possibile accettare con beneficio d’inventario, sempre mediante atto notarile. L’accettazione beneficiata, che evita all'erede il pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dell’attivo, deve essere accompagnata dalla redazione dell’inventario dei beni ereditari (ad opera di un notaio). Tale forma di accettazione, che limita la responsabilità dell’erede a quanto a lui pervenuto per successione, è obbligatoriamente prevista per: minori, incapaci e persone giuridiche diverse dalle società.

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