I diritti dell'inquilino: ecco quali sono

L’inquilino in affitto non ha solo obblighi ma gode anche di diritti nei confronti del padrone di casa, ossia il locatore.

In Italia, i diritti dell’inquilino in affitto sono disciplinati dal Codice Civile e dalla legge n. 392 del 1978. L’impostazione tradizionale della normativa è sempre stata quella di accordare all’affittuario una tutela superiore in quanto ritenuto contraente debole rispetto al potere del locatore.

Nel contratto di locazione sono indicati tutti i diritti dell’inquilino. Ma molti di questi discendono direttamente dalla legge sicché vengono riconosciuti dall’ordinamento anche se non inseriti nel contratto.

Durata del contratto

La durata del contratto di locazione è regolata dalla legge. Esistono numerose forme di contratto di locazione, ciascuna con una durata diversa. Si va dai contratti 4+4, ai contratti 3+2; dai contratti a uso transitorio a quelli per studenti universitari.

E’ diritto dell’inquilino disdire anticipatamente il contratto di affitto solo in presenza di una giusta causa, dando comunque un preavviso di sei mesi.

La giusta causa è da intendersi come un motivo sopravvenuto e imprevedibile rispetto al momento della conclusione del contratto, non dipendente da volontà del conduttore e soprattutto che rende oggettivamente impossibile la prosecuzione del contratto.

Per esempio, un trasferimento di lavoro imposto dal datore in una sede particolarmente distante o una sopravvenuta disabilità che impedisca di fare le scale a piedi in un immobile privo di ascensore.

Canone di locazione

Il canone di locazione è l’importo mensile che l’inquilino deve corrispondere al locatore per l’utilizzo dell’immobile.

La legge prevede due tipi di canone: libero e concordato. Nel caso del canone libero, previsto solo per i contratti con durata 4+4 anni, le parti possono stabilire liberamente l’importo del canone, mentre nel caso del canone concordato, previsto solo per i contratti con durata 3+2 anni, l’importo viene fissato sulla base delle tabelle stabilite dai Comuni e dalle associazioni di categoria.

L’inquilino ha diritto a pagare solo le somme indicate nel contratto di affitto regolarmente registrato. Sicché, semmai le parti dovessero aver stabilito, a voce, un extra canone “in nero”, tale accordo non avrà alcun valore legale e l’inquilino non sarà tenuto a pagare somme ulteriori. Anzi, qualora dovesse averle già versate potrà chiederne il rimborso fino a sei mesi dopo la restituzione delle chiavi dell’immobile.

Il locatore può chiedere un anticipo di massimo 3 mensilità. Se ne chiede di più, l’inquilino non deve pagare senza rischio di essere sfrattato.

Lo sfratto arriva anche se non si paga una sola mensilità, purché il ritardo sia superiore a 20 giorni. Tuttavia, è diritto dell’affittuario pagare fino all’udienza di sfratto con gli arretrati e gli interessi, impedendo lo sfratto.

Spese condominiali

Le spese condominiali sono quelle relative ai servizi e alle parti comuni del condominio, come la manutenzione delle aree verdi e degli ascensori. In genere, queste spese possono essere poste a carico dell’inquilino con esplicita indicazione nel contratto di locazione.

Se il contratto di locazione non prevede nulla, sono a carico dell’affittuario le spese per la pulizia, quelle relative all’ordinaria manutenzione dell’ascensore (quelle straordinarie restano infatti a carico del proprietario), le spese dell’energia elettrica, dell’acqua, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria.

Deve inoltre provvedere alle spese relative allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine e alle spese di fornitura di altri servizi comuni. Se poi nello stabile c’è un servizio di portineria, l’inquilino dovrà farsi carico del suo pagamento nella misura del 90%.

L’inquino ha diritto a ottenere, dal locatore, un rendiconto dettagliato delle spese condominiali per verificare le voci dovute e controllare le quote a suo carico.

Si può essere sfrattati anche per il mancato pagamento delle spese condominiali a patto che l’importo sia superiore a due mensilità di canone e il ritardo superiore a 60 giorni.

Partecipazione all’assemblea condominiale

L’inquilino ha diritto a partecipare all’assemblea condominiale limitatamente alle questioni le cui spese ricadono su di lui. Non spetta però all’amministratore inviargli l’avviso di convocazione ma deve essere il locatore a informarlo della data della delibera per la sua partecipazione.

Destinazione d’uso dell’immobile

L’inquilino ha diritto di utilizzare l’immobile esclusivamente per la destinazione d’uso stabilita nel contratto. Non può quindi modificarne la distinzione.

Diritti dell’inquilino riguardo la manutenzione e le riparazioni

L’inquilino è responsabile della manutenzione ordinaria dell’immobile, che include le piccole riparazioni e gli interventi necessari per mantenere l’immobile in buone condizioni di utilizzo, purché non comportino opere murarie, per esempio la sostituzione delle lampadine, alla pulizia dei filtri dell’aria condizionata e alla manutenzione delle serrature.

Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria riguarda invece gli interventi di maggiore entità, come il rifacimento del tetto, la sostituzione degli impianti idraulici o elettrici e la ristrutturazione delle facciate.

In questi casi, la spesa è a carico del locatore, che deve garantire all’inquilino un immobile sicuro e adeguato alle normative vigenti. L’inquilino ha il diritto di chiedere al locatore di effettuare questi interventi, qualora siano necessari per garantire l’abitabilità e la sicurezza dell’immobile.

Il diritto di abitare in un ambiente salubre e sicuro

Oltre alla manutenzione e alle riparazioni, l’inquilino ha diritto di vivere in un ambiente salubre e sicuro.

Perciò, il locatore deve garantire la conformità dell’immobile alle normative in materia di igiene, sicurezza e risparmio energetico, come l’installazione di rilevatori di fumo e l’isolamento termico ma anche rispettare le norme sulle emissioni di gas e rumori, per garantire il benessere dell’inquilino e degli altri condomini.

La tutela della privacy dell’inquilino

L’inquilino ha diritto alla tutela della propria privacy e il locatore non può violare tale diritto.

Ad esempio, il locatore non può entrare nell’immobile senza il consenso dell’inquilino, né può installare telecamere o altri dispositivi di sorveglianza all’interno dell’abitazione.

Inoltre, il locatore deve rispettare la riservatezza delle informazioni personali dell’inquilino, come i dati sul reddito e gli estratti conto bancari, che possono essere richiesti solo in caso di necessità e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.

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