Il diritto di prelazione è il diritto di “precedenza” di un soggetto su altri, interessati all’acquisto del medesimo immobile. Tale diritto è espressamente previsto dalla legge, che identifica anche i diversi titolari. Vediamoli insieme.
Stando all’articolo 27, l. 27 luglio 1978 n. 392, sono titolari del diritto di prelazione:
NON E’ invece titolare di prelazione il vicino di casa, proprietario dell’appartamento adiacente a quello in vendita. e quindi facilmente unibile al suo, in un unico immobile.
Una volta individuato il soggetto avente diritto, il proprietario dell’immobile deve comunicargli l’intenzione di vendere, tramite notifica dell’ufficiale giudiziario e/o a mezzo raccomandata. All’interno della comunicazione, devono essere indicati il prezzo richiesto e le condizioni di vendita: in assenza di questi la notifica non ha valore.
All’atto in cui il soggetto riceve la notifica ha 60 giorni per esercitare il suo diritto, mediante atto scritto e comunicato attraverso l’ufficiale giudiziario.Fatta eccezione per i casi in cui ci siano diversi accordi, il pagamento del prezzo, la stipula del compromesso o il rogito di acquisto, devono avvenire entro 90 giorni dalla prima comunicazione ricevuta dal proprietario
Se e quando il proprietario non faccia valere il diritto di prelazione, il soggetto leso può, entro sei mesi dalla trascrizione del rogito, riscattare l’immobile dall’acquirente e anche da eventuali terze persone, a cui l’immobile può essere stato venduta in seguito, mediante azione revocatoria. Al di la di questo, la persona è libera anche di richiedere un risarcimento dei danni.
Al fine del corretto riscatto dell’immobile, la persona dovrà versare il prezzo presente sull’atto di vendita entro trenta giorni da: