Il ritardo o il mancato pagamento del canone d’affitto da parte dell’inquilino è la paura più grande dei proprietari. Ma, cosa succede nel caso in cui questa si dovesse avverare? Scopriamolo
Se il conduttore, ovvero l’inquilino, ritarda o manca al pagamento del canone di locazione, il locatore, ossia il proprietario, può procedere allo sfratto: a dirlo è la legge. Però, stando a quanto riportato all’interno dell’articolo 5 della legge n. 392/1978 – focalizzato principalmente sul caso di immobili ad uso abitativo – prima di ricorrere allo sfratto esecutivo il locatore deve attendere 20 giorni, in modo da dare all’inquilino la possibilità di adempiere ai suoi obblighi.
In realtà, oltre ai venti giorni, l’inquilino moroso ha a disposizione un lasso di tempo leggermente più lungo: nonostante la notifica di sfratto. Questo avviene nel momento in cui il conduttore non soltanto paga i canoni arretrati, ma anche gli interessi e tutte le spese legali sostenute dal proprietario della casa. Tutto questo deve avvenire entro la prima udienze dove, il conduttore, può ottenere addirittura un ulteriore termine di scadenza di novanta giorni.
Oltre alla morosità, esistono però diverse altre motivazioni, che mettono il locatore in condizione di sciogliere il contratto d’affitto, questi sono: