Che cos'è il permesso di costruire?

È un provvedimento amministrativo richiesto all'autorità comunale e dalla stessa rilasciato, che abilita l’esecuzione di un intervento edilizio in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica ed alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria. Il Permesso di costruire è regolato nell'ordinamento nazionale dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, tuttavia la competenza concorrente in materia urbanistico/edilizia tra stato e regioni, ha poi motivato molte amministrazioni regionali a legiferare sul tema con norme tendenti a regolarne l'ambito di applicazione.

CHI PUÒ INOLTRARE LA RICHIESTA E DOVE?
La richiesta di permesso di costruire è inoltrata all'autorità comunale dai soggetti che hanno titolarità ad effettuare gli interventi edilizi (proprietario/delegato alla presentazione dell’istanza) corredata da un progetto edilizio redatto da un professionista abilitato all'esercizio della professione, che descriva compiutamente e dettagliatamente le opere che si intende eseguire e ne attesti la conformità urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici (antisismici, acustici, di isolamento termico).

PER QUALE TIPO DI INTERVENTO BISOGNA RICHIEDERLO?
Gli interventi la cui realizzazione è subordinata al PREVENTIVO rilascio del permesso di costruire sono indicati nella normativa nazionale (art. 10 D.P.R. 380/2001) e sono
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività.

RICORDA CHE
Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.
È irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16.
Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata.

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