NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI FISCALI IN EDILIZIA: D.L. 39/2024, conv. L. 67/2024 (c.d. «DL Agevolazioni fiscali»)

1. Ulteriori restrizioni in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

Confermata la possibilità di esercizio delle opzioni per cessione/sconto, purché al 16.02.2023:
  • con delibera condominiale già assunta, per interventi su parti comuni;
  • CILAS o istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo già presentati oppure, per l’edilizia libera, lavori già avviati o già stipulato un accordo vincolante per la fornitura di beni e servizi.
Opzione del tutto inibita se al 30.03.2024 non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura per lavori già effettuati – a esclusione delle detrazioni “per acquisti” (c.d. bonus 50% acquisti, sisma-acquisti e IRPEF per acquisto box pertinenziali).

Specifiche norme per interventi agevolati con il superbonus, effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici 2009 - 2016, e per gli interventi promossi da IACP ed “enti equivalenti”, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, ODV e APS costituiti al 17.02.2023.

 

2. Bonus «Barriere architettoniche 75%»

Estensione delle limitazioni sulle opzioni di cessione/sconto agli interventi agevolati dal cd. “bonus barriere 75%”.
In base al periodo di sostenimento delle spese, si individuano diverse discipline:
  • spese sostenute tra l’1.01.2022 e il 31.12.2023 – opzioni sempre ammesse, senza limitazioni;
  • per le spese sostenute tra l’1.01.2024 e il 30.03.2024, blocco delle opzioni non riguardante gli interventi eseguiti da:
  • condomìni su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa,
  • persone fisiche su edifici unifamiliari o unità site in edifici plurifamiliari, laddove al contempo

(i) contribuente proprietario/titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare,

(ii) immobile destinato ad abitazione principale,

(iii) reddito di riferimento non superiore a € 15.000 (rif. art. 119, co. 8 bis.1 del D.L. 34/2020 – non opera se in famiglia è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ex L. 104/1992).

Per gli altri soggetti: opzioni consentite, purché al 30.12.2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure, per l’edilizia libera, i lavori siano già iniziati ovvero, nel caso in cui non siano iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo;

  • per spese sostenute a partire dal 31.03.2024, confermate le deroghe al blocco delle opzioni già vigenti se al 30.03.2024 è presentata la richiesta di titolo abilitativo oppure, per l’edilizia libera, i lavori siano già iniziati ovvero, nel caso in cui non siano iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Invariata la disciplina che ha ridotto il perimetro dei beni rientranti nell’agevolazione, già modificata dalla Legge di bilancio 2024, con apposite “clausole di salvaguardia” per le situazioni già in essere nel momento in cui sono state introdotte le restrizioni.

 

3. Eliminazione della «Remissione in bonis» e divieto di cessione delle “rate residue”

Abrogazione della «Remissione in bonis», che consentiva l’invio oltre termine e/o la correzione di errori sostanziali; per le spese sostenute fino al 31.12.2023 la comunicazione andava inviata entro il 04.04.2024. Invariate le scadenze per la trasmissione delle comunicazioni riguardanti le opzioni ancora esercitabili negli anni 2024 e 2025 (rispettivamente entro il 16.03.2025 ed entro il 16.03.2026).
Inibita la cessione “differita” per i contribuenti che hanno utilizzato direttamente in dichiarazione una o più rate di spese sostenute fino al 31.12.2022.
 

4. Ripartizione di superbonus, sismabonus e bonus barriere 75% in 10 anni per spese sostenute dal 2024

Per le spese sostenute a partire dall’1.01.2024, le detrazioni superbonus, sismabonus e bonus barriere 75% andranno ripartite in 10 quote annuali di pari importo. Non è prevista nessuna rimodulazione per le spese sostenute fino al 31.12.2023.
La ripartizione sul maggiore periodo non trova applicazione per i crediti fiscali derivanti da esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. Pertanto i cessionari potranno utilizzare i crediti da superbonus in 4 rate annuali e quelli da sismabonus e bonus barriere in 5 anni.
 

5. Comunicazione delle spese superbonus sostenute negli anni 2024 e 2025

È introdotta una nuova comunicazione, che interessa:
  • chi al 31.12.2023 non ha terminato i lavori superbonus, aveva presentato la CILAS o l’istanza per l’ottenimento del permesso di costruire per gli interventi di demolizione e ricostruzione;
  • chi presenta la CILAS o il permesso di costruire a partire dall’1.01.2024.
La predetta comunicazione va inviata all’ENEA, ove relativa a lavori di riqualificazione energetica, e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, per quanto riguarda i lavori di riduzione del rischio sismico.
Vanno tramessi i dati catastali dell’immobile oggetto di intervento, l’ammontare delle spese sostenute nel periodo 01.01 – 30.03.2024 e relativa detrazione, l’ammontare delle spese presunto per il periodo 31.03.2024 – 31.12.2025 e relativa detrazione. Sarà emanato un apposito DPCM con le disposizioni attuative.
In caso di omessa comunicazione entro il termine di legge:
  • per gli interventi con CILAS o istanza per permesso di costruire presentati prima del 30.03.2024 = sanzione amministrativa di € 10.000;
  • per gli interventi con CILAS o istanza per permesso di costruire presentati a partire dal 30.03.2024 = decadenza dall’agevolazione fiscale.
 

6. Riduzione dell’aliquota “bonus ristrutturazione”

Per le spese sostenute entro il 31.12.2024, il “bonus ristrutturazione” prevede attualmente l’aliquota del 50% su una spesa massima agevolabile di € 96.000 per intervento edilizio (detrazione pari a € 48.000). Per le spese sostenute dall’1.01.2025 al 31.12.2027, a oggi è stabilito il ripristino dell’aliquota del 36% su una spesa massima agevolabile di € 48.000 per intervento.
Per le spese sostenute dall’1.1.2028 al 31.12.2033, è prevista la riduzione dell’aliquota della detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus ristrutturazione”), dal 36% al 30%.
 

7. Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

È vietata la compensazione con i “crediti d’imposta edilizi”, derivanti dalla cessione del credito o dalla sconto in fattura, in presenza di ruoli formati dall’Agenzia delle Entrate, di importo totale superiore a € 10.000, per i quali sia decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli. Il divieto non opera se il contribuente ha rateizzato il debito e in presenza di sospensione giudiziale o amministrativa.
Resta valida la disciplina ordinaria di utilizzo delle rate: quelle non utilizzate nell’anno di riferimento non sono recuperabili negli anni successivi.
Il MEF emanerà un regolamento attuativo della norma in commento, stabilendone altresì la decorrenza.
Confermato il divieto generale alla compensazione, dall’1.07.2024, in presenza di ruoli scaduti superiori a € 100.000 (esclusi i crediti per contributi previdenziali e premi INAIL).

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