Eredi legittimi e legittimari: differenze e tutela nella compravendita di immobili donati

Nella compravendita di immobili provenienti da donazioni, è fondamentale distinguere tra eredi legittimi e legittimari per tutelare i propri diritti.

Eredi legittimi (art. 565 c.c.):

  • Coniuge
  • Ascendenti (genitori, nonni...)
  • Discendenti (figli, nipoti...)
  • Collaterali (fratelli, sorelle...)
  • Altri parenti fino al 6° grado
  • Stato Italiano (in assenza di altri eredi)

Legittimari (art. 536 c.c.):

  • Coniuge
  • Ascendenti
  • Discendenti

Diritto alla legittima:

I legittimari hanno diritto a una quota minima dell'eredità (legittima) indipendentemente da testamenti o donazioni precedenti al decesso.

Esempio:

Un vedovo dona alla badante l'unica casa di proprietà. I figli possono opporsi:

  • Azione di riduzione: entro 10 anni dalla morte del donante e se non sono passati 20 anni dalla donazione.
  • Azione di restituzione: per riavere l'immobile donato.

Tutela acquirente:

  • Accertare se l'immobile proviene da donazione.
  • Verificare l'assenza di legittimari.
  • Polizza assicurativa "donazioni": tutela dai rischi di dover restituire l'immobile (costo basso).

Conclusione:

  • Acquistare un immobile donato può essere vantaggioso, ma richiede attenzione.
  • Distinguere tra eredi legittimi e legittimari è fondamentale.
  • La polizza assicurativa "donazioni" offre una tutela ulteriore a basso costo.

Ricorda:

Consultare un notaio esperto è fondamentale per una compravendita sicura di un immobile donato.

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