Eredi legittimi e legittimari: differenze e tutela nella compravendita di immobili donati
Nella compravendita di immobili provenienti da donazioni, è fondamentale distinguere tra eredi legittimi e legittimari per tutelare i propri diritti.
Eredi legittimi (art. 565 c.c.):
- Coniuge
- Ascendenti (genitori, nonni...)
- Discendenti (figli, nipoti...)
- Collaterali (fratelli, sorelle...)
- Altri parenti fino al 6° grado
- Stato Italiano (in assenza di altri eredi)
Legittimari (art. 536 c.c.):
- Coniuge
- Ascendenti
- Discendenti
Diritto alla legittima:
I legittimari hanno diritto a una quota minima dell'eredità (legittima) indipendentemente da testamenti o donazioni precedenti al decesso.
Esempio:
Un vedovo dona alla badante l'unica casa di proprietà. I figli possono opporsi:
- Azione di riduzione: entro 10 anni dalla morte del donante e se non sono passati 20 anni dalla donazione.
- Azione di restituzione: per riavere l'immobile donato.
Tutela acquirente:
- Accertare se l'immobile proviene da donazione.
- Verificare l'assenza di legittimari.
- Polizza assicurativa "donazioni": tutela dai rischi di dover restituire l'immobile (costo basso).
Conclusione:
- Acquistare un immobile donato può essere vantaggioso, ma richiede attenzione.
- Distinguere tra eredi legittimi e legittimari è fondamentale.
- La polizza assicurativa "donazioni" offre una tutela ulteriore a basso costo.
Ricorda:
Consultare un notaio esperto è fondamentale per una compravendita sicura di un immobile donato.