UN' INTEGRAZIONE NEL ROGITO PER IL 50% DEL VENDITORE

"Ho venduto un immobile a Novembre. Su di esso erano state sostenute spese di ristrutturazione. Nell'atto, per errore, non è stato riportato l'accordo in base al quale io, venditore, avrei dovuto effettuare la detrazione del 50 per cento. Così ho spedito una lettera, chiedendo la rinuncia alla detrazione da parte dell'acquirente, e prevedendo che questi, sempre per lettera, mi comunichino tale rinuncia, facendo riferimento all'atto di vendita e al decreto legge 83/2012, che consente la possibilità di detrazione a favore del venditore in base a un accordo. Si chiede se questa può essere soluzione accettabile."

La risposta è negativa. Solo mediante la stipula dal notaio di un atto integrativo dell'atto di trasferimento, è possibile optare per il mantenimento del diritto di detrazione in capo al venditore. Dal 1° gennaio 2012, l'articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, introdotto dall'art. 4 del Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011, prevede che, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi che fruiscono del 36%, la detrazione non utilizzata (in tutto o in parte) è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Pertanto, i contraenti possono anche optare nel rogito, cioè direttamente nell'atto di acquisto, per la conservazione della detrazione in capo al venditore. Una semplice lettera di rinuncia al diritto alla detrazione, firmata dall'acquirente, non è sufficiente a riportare il diritto alla detrazione, per le quote residue, in capo al venditore. Occorre, invece, una integrazione dell'atto notarile.

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