Per gli acquirenti di immobili ristrutturati ad uso abitativo, venduti dall’impresa di ristrutturazione, sono previsti interessanti vantaggi fiscali consistenti nella detrazione dall’Irpef di una parte del prezzo pagato per l’acquisto. Il beneficio spetta nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di ristrutturazione edilizia che provvedono, entro 18 mesi dalla data del fine dei lavori, alla successiva alienazione delle singole unità immobiliari.
La detrazione è attualmente pari al 50% del 25% prezzo dell’unità immobiliare come risultante nell’atto notarile di acquisto e, comunque, entro un importo massimo di 96.000€, da ripartirsi in dieci anni. Il limite massimo di spesa ammissibile (€ 96.000) deve essere riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa. La detrazione si applica quando sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del Dpr 380/2001.
Esempi di calcolo della detrazione:
**un contribuente acquista un’abitazione al prezzo di 200.000 €. La detrazione (da ripartire in 10 anni) è pari al 50% del 25% di € 200.000, ossia al 50% di 50.000 € (quindi 25.000 €). Di conseguenza si potrà usufruire di una detrazione dall’Irpef di € 2.500, ogni anno per dieci anni.
**un contribuente acquista un’abitazione al prezzo di € 400.000. La detrazione (da ripartire in 10 anni) è pari al 50% del 25% di € 400.000, ossia al 50% di € 100.000. Tuttavia il tetto massimo su cui calcolare la detrazione è 96.000 €, quindi tale detrazione sarà del 50% su 96.000 €, cioè 48.000 €. Di conseguenza si potrà usufruire di una detrazione dall’Irpef di € 4.800, ogni anno per dieci anni.
Ma cosa si intende per ristrutturazione?
1) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO: sono quelli fatti per la conservazione dell’edificio e per assicurarne la funzionalità (per esempio: consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento di elementi accessori e di impianti necessari).
2) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: sono quelli volti a trasformare un edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
L’agevolazione può spettare indipendentemente dalla richiesta di agevolazioni fiscali “prima casa” e dall’utilizzo dell’immobile (immobile che non viene adibito ad abitazione principale). E per fruire dell’agevolazione non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario specifico per le ristrutturazioni: fa fede quanto indicato nell’atto notarile.