No al beneficio sulla nuova abitazione se non si è conclusa la vendita di quella precedente

Non si può invocare il beneficio prima casa su due immobili, anche se uno è in vendita. Lo dicono i Giudici della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 15264/15. Gli Ermellini hanno deciso in merito al ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Regionale, che aveva annullato l’avviso di liquidazione notificato ad un contribuente e relativo alla ripresa a tassazione di imposte di registro inizialmente pretesa dall’ufficio per la decadenza del beneficio prima casa, in quanto il soggetto in questione era titolare anche di un’altra abitazione.

Secondo l’Agenzia, aveva errato la CTR nel ritenere ancora valida l’agevolazione per l’acquisto prima casa in favore dell’acquirente che non era più titolare, anche se non in misura piena ed esclusiva, del diritto di proprietà del vecchio appartamento, in quanto aveva già ricevuto il prezzo dai nuovi acquirenti. Non è bastato. La Cassazione, accogliendo la tesi delle Entrate, ha sottolineato come per fruire di detta agevolazione sia necessario che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune nel quale si trova l’immobile da acquistare.

Per la Corte la decisione della CTR si poneva in una posizione stridente con la ratio, “da ravvisare nella circostanza che il soggetto fruitore delle c.d. agevolazioni prima casa in occasione di un acquisto a titolo oneroso ancora titolare dell’immobile acquistato, non può invocare la medesima agevolazione in occasione dell’acquisto di altro immobile per il quale si pretende il beneficio fiscale”. Specificano inoltre i Giudici che, in un’ipotesi diversa dal caso in esame, ma pure speculare, il significato dell’espressione “acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale” quale elemento per la conservazione dei benefici dell’agevolazione fiscale, “rimanda univocamente alla necessità di porre in essere un negozio traslativo del diritto di proprietà di un immobile, non potendosi dubitare che per acquisto si deve intendere l’acquisizione del diritto di proprietà”.

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