Mutuo e successione: come comportarsi?

Come ci si deve comportare se l’intestatario di un mutuo su un immobile viene a mancare? Chi subentra nel pagamento, e cosa devono fare gli eredi? E che ne è delle eventuali detrazioni?

Come ogni debito, anche il pagamento di un mutuo, al decesso dell’intestatario, è un onere che passa agli eredi seguendo la linea di successione. Situazione che, al momento di decidere se accettare o meno l’eredità (che può essere anche rifiutata) è da valutare da parte degli eredi a seconda delle proprie possibilità finanziarie di sostenere una simile spesa.

Si possono poi verificare diversi casi. Ad esempio, se il mutuo in essere dava diritto al defunto alla detrazione degli interessi passivi (nella misura del 19% delle spese e con un tetto massimo di 4 mila euro), questo diritto può essere traslato sull’erede a patto che questi si accolli il mutuo attraverso l’apposita procedura. Non è quindi sufficiente subentrare nel mutuo esistente per via ereditaria.

La procedura di accollo del mutuo (articolo 1273 del Codice Civile) dispone che “se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi e’ liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione e’ avvenuta”.

In questo caso, il “debitore” da liberare dal mutuo sarebbe non solo il defunto, ma anche gli altri suoi eredi. Se questa procedura non dovesse avvenire, la banca potrebbe addirittura avere diritto di avviare una procedura esecutiva e di incamerare l’immobile.

Se il caso fosse quello di due coniugi cointestatari del conto su cui è addebitato il mutuo, non dovrebbe sorgere alcun problema immediato nel pagamento delle rate, che continuerebbero ad essere addebitate sullo stesso conto (e saldate, a quel punto, dal coniuge superstite, che tuttavia dovrebbe comunque procedere ad accollarsi il mutuo); se invece i due coniugi fossero cointestatari anche del mutuo, questo verrebbe automaticamente pagato dal coniuge rimasto in vita. Per liberare anche gli eredi dall’obbligo, tuttavia, sarebbe sempre meglio procedere all’accollo interno. A quel punto, il coniuge matura il diritto a detrarre interamente gli interessi passivi.

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