L’agevolazione prima casa vale anche in caso di separazione

Per poter accedere ai famosi bonus casa bisogna rispettare determinati requisiti, è una cosa nota a tutti ormai. Tali requisiti però sono stati elaborati pensando a dei “criteri base”, delle situazioni “0″ senza complicazioni o problemi, idonei all’andare incontro alle esigenze di tutti, o quasi. Riuscire ad elaborare una soluzione per tutto era ed è a dir poco impossibile e quindi, la “patata bollente” è passata nelle mani della Corte di Cassazione.

Da tempo ormai la Suprema corte elabora, in base ai diversi contenziosi che arrivano sulla sua scrivania, delle ordinanze che creano dei “casi”, applicabili di volta di volta. Questa specifica volta è stato il turno della continuità del bonus prima casa, all’atto del trasferimento dell’immobile ad un figlio, in vista della separazione dei genitori. 

Il caso in questione

La questione ha come oggetto il trasferimento della nuda proprietà di un immobile, al figlio di una coppia in procinto di divorziare.

Di conseguenza  la Commissione Tributaria Regionale, annulla l’atto di recupero a tassazione delle imposte poichè,  la stessa ha ritenuto  applicabile il regime di esenzione previsto dall’articolo 19 della legge n. 74/87. In poche parole, il bonus prima casa ottenuto dai genitori era valido anche una volta trasferito l’immobile al figlio.

L’Agenzia delle Entrate, ritenendo non applicabile l’articolo 19 della legge n. 74/87 , in quanto la situazione in se era stata considerata come una liberalità concessa al figlio in occasione della separazione, del tutto scollegata dalla rottura del vincolo tra i coniugi; notificava apposito atto di recupero delle imposte. Questo è stato successivamente annullato appunto dalla Commissione Tributaria Regionale, come anticipato in precedenza.

A sciogliere il nodo della matassa è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31603/2018, dove ha stabilito che le agevolazioni sulla prima casa continuano ad avere valore anche in caso di accordo stipulato, in vista della separazione dei coniugi intestatari. Alla luce di tale nuovo e  consolidato orientamento, quindi, possono beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 19 tutti gli accordi intervenuti in occasione della separazione stipulati al fine di regolamentare il nuovo regime di vita separata.

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