LA LUCE DI EMERGENZA E' ONERE DI ....?

"Sono proprietaria di un appartamento, che attualmente ho concesso in locazione. L'inquilino ha chiesto che nell'appartamento vengo installata una luce di emergenza. Vorrei sapere se il lavoro e le spese relative sono a mia carico oppure no."

All'interno dei singoli appartamenti destinati a civile abitazione non risulta obbligatorio installare un dispositivo di "luce di emergenza". L'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 246 del 16 Maggio 1987, recante "norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione", e successive modifiche e integrazioni, che prevede l'installazione di un sistema di "illuminazione di sicurezza", si riferisce infatti a specifiche tipologie di immobili, con determinate altezze. E, dunque -salvo esame del contratto di locazione- il costo per l'installazione della cosiddetta luce di emergenza deve ritenersi a carico del conduttore, trattandosi di miglioria o addizione (art.1592 e 1593 del Codice civile). In tema, la Cassazione ha avuto, tra l'altro, modo di puntualizzare che "è facoltà del conduttore apportare alla cosa locata quelle migliorie od innovazioni che non ne mutino la natura e la destinazione pattuita. Non trova applicazione, in questo caso, la norma di cui all'articolo 1587, n.1, del codice civile, ma solo la disciplina delle migliorie e delle addizioni, di cui gli articoli 1592 e 1593 del C.c" ( veda la Cassazione 8 Novembre 1996,numero 9744).

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