I BENEFICI FISCALI ALLA COPPIA DI CONVIVENTI

"Due giovani hanno in programma di sposarsi l'anno prossimo. La ragazza sta per diventare proprietaria dell'appartamento in cui andranno ad abitare. Dei due, solo il ragazzo ha un lavoro a tempo indeterminato e sosterrà i costi di ristrutturazione e arredamento della casa. Ma, non essendo proprietario, si chiede: in che modo potrà fruire delle detrazioni fiscali? Potrebbe essere sufficiente la convivenza, nel senso che il ragazzo trasferisce il proprio domicilio presso quello della propria sposa, costituendo un proprio "stato di famiglia" presso l'anagrafe del Comune? In alternativa, quale altra soluzione è possibile?"

La soluzione più semplice è quella del matrimonio, in modo da fruire della detrazione del 50% come coniuge convivente. In alternativa, comunque, è possibile accedere alla detrazione come convivente non coniugato, anche se non ci sono pronunciamenti ufficiali da parte dell'agenzia delle Entrate. Se il convivente è tale prima dell'inizio dei lavori, e si tratta di famiglia di fatto, la detrazione può essere invocata a titolo di convivente more uxorio. In ordine alla valutazione del rapporto di convivenza fra due soggetti non sposati, ai fini della fruibilità della detrazione Irpef del 36%-50% (art.16 bis, Tuir 91771986 e art.16 del Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013), la Corte di cassazione, sezione tributaria (sentenza 5 novembre 2008 n.26543) ha equiparato la posizione del convivente more uxorio a quella del coniuge convivente. La pronuncia in questione, anche se non ancora recepita dall'agenzia delle Entrate, assume rilevanza in quanto la Corte di cassazione perviene all'espressa assimilazione del rapporto di convivenza more uxorio a quella di coniugio. Pertanto nel caso di specie si ritiene possibile la detraibilità delle spese sostenute dal convivente per intervento eseguito sulla casa del convivente. Ovviamente, per la parte delle spese sostenute dal convivente, le fatture ed i bonifici devono essere a lui intestati. In alternativa è comunque possibile, prima dell'inizio dei lavori, stipulare un contratto di comodato debitamente registrato e chiedere la detrazione come comodatario.

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