Cosa succede quando il contratto d’affitto a canone concordato scade?

Il contratto d’affitto o locazione è un contratto, mediante il quale un soggetto assicura ad un secondo il godimento di un bene. In genere, l’affitto riguarda beni immobili o parti di questi ( stanze ), con il primo soggetto che viene definito locatore, mentre il secondo viene chiamato locatario. Quest’ultimo è tenuto a versare periodicamente, in genere una volta al mese, una somma di denaro: il cosiddetto canone d’affitto.

Gli elementi tipici di un contratto d’affitto 

Per quanto, al momento, siano disponibili diversi contratti d’affitto, questi presentano degli elementi in comune per quanto riguarda il contenuto. Prima di tutto, viene individuato e descritto dal punto di vista catastale l’immobile in questione, i dati anagrafici del locatario e del locatore. In una seconda parte, vengono poi elencate le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, con la relativa suddivisione, inseme agli oneri accessori e di piccola manutenzione.

In una terza parte, viene poi specificato il canone d’affitto annuale, e la relativa quota mensile, con annessa modalità di pagamento: qui viene poi sottolineato che per il pagamento non è possibile utilizzare moneta contante. Infine, è prevista la presenza di una clausola, in cui il locatario dichiara di aver ricevuto tutta la documentazione, certificato di prestazione energetica incluso.

Quando scade il contratto d’affitto

Ad oggi, le formule di contratto d’affitto sono davvero molte. Una tra le più utilizzate è di certo il “canone d’affitto a canone concordato”: una sorta di contratto dotato di rinnovo automatico. Questi hanno in genere una durata di tre anni, e allo scadere si rinnovano automaticamente per altri due: per questo vengono comunemente indicati come 3+2.

Quindi, allo scadere dei primi tre anni di contratto l’accordo si rinnova per altri due, lasciando comunque l’inquilino libero di poterlo disdire, previo il rispetto di alcuni vincoli ed obblighi. Ma, cosa succede quando il contratto si avvicina alla seconda scadenza?

Stando a quanto dichiarato all’interno dell’art. 2, comma 1, legge 431/98, quando il contratto sta per scadere, ovvero anche il +2 sta per terminare, ci si può muovere in tre diverse direzioni: stipulare un nuovo accordo, chiudere il rapporto in atto o il rinnovo del contratto. Entro un lasso di tempo non superiore ai sei mesi dalla scadenza, ognuna delle due parti dovrà inviare all’altra una raccomandata, contenente l’intenzione di rinunciare o voler rinnovare il contratto.

Il destinatario ha 60 giorni per rispondere.

Nel caso in cui non lo facesse, il contratto si considererà scaduto.

Se invece le parti omettono di comunicare tra loro entro i sei mesi, il contratto è da considerare rinnovato, e alle stesse condizioni di quello precedente.

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