Cosa accade se si vende la “prima casa” e non si riacquista?

Se si acquista un immobile con le agevolazioni fiscali “prima casa” e lo si vende prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto, si decade dalle agevolazioni fiscali “prima casa”: vuol dire che bisogna versare la differenza di imposta non pagata all'atto notarile (imposta piena – imposta agevolata “prima casa”) oltre a una sanzione del 30% sulla differenza e gli interessi di mora. A meno che, entro un anno dalla vendita, non si riacquisti un nuovo immobile da adibire a propria abitazione principale.
Ma se non si intende riacquistare un nuovo immobile (perché non si vuole o non si può), prima che scada l’anno entro cui bisogna ricomprare si può comunicare tale intendimento all'Agenzia delle Entrate, ottenendo così l’effetto di non pagare la sanzione del 30%, ma solo la differenza di imposta oltre gli interessi.
La domanda in questione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate presso la quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”.
Scaduto il termine di decadenza (cioè oltre l’anno dalla vendita infra quinquennale), sarà sempre possibile avvalersi, sempre su istanza del contribuente, del ravvedimento operoso di cui all’art.13 D.Lgs. n. 472/1997, ottenendo una riduzione delle sanzioni.
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