Il pagamento del canone mensile d’affitto può gravare molto sul bilancio familiare. Allo stesso tempo, e contrariamente a quanto si pensi, questo esercita lo stesso peso anche sulle finanze di chi, la casa la da in locazione e che, teoricamente, dovrebbe solo trarre un guadagno dalla situazione. Quindi, qualunque sia il punto di vista da cui si guarda la situazione il risultato non cambia ma, non è detto che si debba pagare il tutto passivamente.
La legge, mette infatti a disposizione dei contribuenti una serie di soluzioni, che permettono sia al proprietario che all’inquilino di risparmiare notevolmente, vediamole insieme.
La cedolare secca è un’imposta, sottoposta ad una variazione percentuale in base al tipo di contratto, che va a sostituire l’Irpef, l’imposta di registro e tutte le altre, normalmente dovute sui redditi da locazione.
Possono scegliere di applicarle, le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto di godimento, tra cui l’usufrutto.
Nel caso si prenda in affitto quella che, a tutti gli effetti è la prima casa, si ha diritto ad un detrazione di €300,00, per redditi complessivi non superiori a €15.493,71. Se il reddito supera tale somma la detrazione scende a €150,00
Per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni è previsto un risparmio di €991,60 per i primi tre anni di stipula del contratto di affitto. La percentuale può variare in base al Comune di residenza, è bene quindi consultare la voce apposita sul sito ufficiale.
Chi ha trasferito la propria residenza nella città in cui lavora, dove vive in affitto, ha diritto ad una detrazione di massimo €991,60, nel caso di redditi non superiori ai €15.493,71. Se invece il reddito è compreso tra € 15.493,72 e €30.987,41, la detrazione ammonta a €495,80.
I centinaia di giovani che ogni anno si recano a studiare il città lontane dalle propria, possono accedere ad una detrazione sull’affitto pari a 19%, su un tetto massimo di €485,80
I lavoratori che hanno visto diminuire il proprio monte ore, che hanno perso il lavoro a causa di licenziamenti dovuti alla diminuzione di queste, i contribuenti in difficoltà economiche – dovute alla malattia o alla morte del componente della famiglia “fonte di reddito” – possono ricorrere al Fondo di Morosità incolpevole. Tale Fondo è gestito a livello regionale quindi, per ulteriori informazioni, è consigliato visitare il sito ufficiale della Regione di competenza.
Nel caso in cui la spesa affrontata per il pagamento dell’affitto sia troppo alta, e sempre tenendo presente il reddito percepito, è possibile chiedere il contributo comunale all’integrazione al canone di locazione, gestito sempre dal Comune di appartenenza.
Il contratto di locazione a canone concordato comporta il pagamento di un canone, appunto concordato in precedenza. Questo non può superare il tetto massimo stabilito da accordi territoriali, stipulati tra le organizzazioni di proprietari e inquilini.
Questo, può essere utilizzata per i contratti a uso abitativo, a uso transitorio e per gli studenti universitari, e riguarda le abitazioni di proprietà dei privati concesse in locazione a privati, studenti e cooperative/enti senza scopi di lucro.
Se applicato per l’affitto di una casa a Napoli, Milano, Roma, Venezia, Catania, Genova, Firenze, Bologna, Torino, Bari e Palermo, il canone concordato può comportare degli enormi vantaggi, sia per il proprietario che per l’inquilino.