[ DIRITTO DI PROPRIETA' E PRESCRIZIONE, SI PUO' PERDERE LA CASA SE NON LA SI UTILIZZA O ABITA? ]

Cosa succede se non si utilizza o abita una casa, un terreno o un parcheggio per molto tempo? Si corre il rischio di perdere tutto? La risposta è no. La proprietà non va mai in prescrizione anche se non viene utilizzata da molti anni.

Diritto di proprietà mai in prescrizione

Come sottolineato da La legge per tutti, il diritto di proprietà non va mai in prescrizione, anche se il proprietario non usa l’immobile, il parcheggio o l’appartamento per molto tempo. Posto che la proprietà non va mai in prescrizione, non basta il semplice fatto di non aver mai utilizzato l’immobile per perdere una casa o un terreno.

Prescrizione dell’usufrutto per non uso

Ma attenzione. Se la proprietà non cade mai in prescrizione, quello che può cadere in prescrizione è l’usufrutto. Il codice civile (Art. 1014 cod. civ. n. 1.) stabilisce la prescrizione dell’usufrutto per non uso ventennale.

Il non uso si ha quando l’usufruttuario non esercita i poteri inerenti all’usufrutto. Il mancato esercizio può dipendere: dalla volontà dell’usufruttuario; dall’impedimento del nudo proprietario o del terzo che non trasferiscono il possesso del bene; da altra causa non imputabile all’usufruttuario.

Per interrompere la prescrizione dell’usufrutto è sufficiente anche un solo atto di utilizzazione o sfruttamento del bene, come ad esempio una lettera con cui l’usufruttuario richiede alle persone che abitano l’immobile di versare un corrispettivo per tale occupazione.

Diritto di superficie e prescrizione

Ma c’è un altro diritto reale che può cadere in prescrizione dopo il mancato uso per 20 anni, si tratta della cosiddetta superficie. Il diritto di superficie consiste nel diritto di realizzare una costruzione sul suolo altrui (cosiddetto diritto di edificare). Esso si estingue per prescrizione causata dal non uso protratto per venti anni. Il non uso consiste nell’obiettiva mancanza di esercizio dei poteri inerenti al diritto di superficie.

Non rileva che il mancato esercizio dipenda dalla volontà del titolare del diritto di superficie o da impedimento da parte del proprietario del terreno oppure da altra causa non imputabile al superficiario. La prescrizione del diritto di superficie decorre dal momento in cui il diritto è costituito e non dal giorno in cui esso può essere fatto valere. Per interrompere la prescrizione della superficie è necessario che il proprietario del suolo o del fabbricato su cui è stato costituito tale diritto ne riconosca l’esistenza.

Diritto di servitù e prescrizione

Stesso discorso per il diritto di servitù, ossia – ad esempio – al diritto di transito sul sentiero di proprietà del vicino per raggiungere il proprio terreno. La prescrizione è di 20 anni per non uso.

Ipoteca sulla casa e prescrizione

Anche l’ipoteca sulla proprietà altrui si estingue in automatico dopo 20 anni dalla sua iscrizione, se non viene rinnovata.

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